Contribuenti Forfettari e in regime di vantaggio:

Dal 1° gennaio 2024 obbligo di fatturazione elettronica per tutti

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 saranno tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico.

Il nuovo obbligo è quindi completamente scollegato dall’ammontare dei compensi o ricavi percepiti.

Il medesimo obbligo riguarderà anche i contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, e gli enti associativi che determinano il reddito e l’Iva applicando il regime forfetario ex L. n. 398/1991.

Per quanto riguarda il codice da utilizzare i contribuenti forfetari dovranno indicare nel documento l’RF19.

Invece, per le operazioni rilevanti territorialmente in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’Iva, il codice natura N2.2, vale a dire “Operazioni non soggette – altri casi”.

Dovrà poi essere compilato il bollo virtuale qualora i corrispettivi fatturati superino l’importo di euro 77,47.

Allo stato attuale non è ancora stata prevista alcuna proroga dell’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti tenuti ad inviare i dati dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto, fatte salve eventuali modifiche dell’ultimo momento, il nuovo adempimento potrebbe riguardare anche i medici fino ad oggi tenuti ad emettere le fatture in formato analogico.

Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti le attività sanitarie non possono emettere le fatture elettroniche nei confronti di persone fisiche.

I contribuenti forfettari potranno scegliere uno dei numerosi software presenti sul mercato o, in alternativa, potranno utilizzare il servizio messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La stessa Agenzia mette a disposizione gratuitamente anche il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti generati elettronicamente.